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Terminillo, dopo il Tar del Lazio anche il Consiglio di Stato da l’ok per l’ampliamento dell’impiantistica

Dopo la pronuncia del Tar del Lazio, anche il Consiglio di Stato rigetta il ricorso presentato dalle associazioni ambientaliste contro la realizzazione del progetto Terminillo Stazione Montana.

È la decisione assunta, nel merito, dal massimo giudice speciale amministrativo il quale, dopo la sentenza in primo grado del Tar, ha rigettato anche nel secondo grado di giudizio l’articolato ricorso delle associazioni ambientaliste, presentato nel 2021 all’indomani del parere positivo della Valutazione di impatto ambientale ricevuto dal Tsm da parte della Regione Lazio.

Nello specifico, Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di rigetto pronunciata dal Tar del Lazio nei confronti di un ricorso proposto dal Wwf insieme con Lipu Birdlife Italia, Club Alpino Italiano, Associazione ‘Salviamo L’Orso’, Associazione per la Conservazione dell’Orso Bruno Marsicano, Mountain Wilderness Italia e Associazione Italia Nostra. Oggetto del giudizio era la Determinazione del 19 gennaio 2021 con la quale è stata rilasciata la pronuncia di compatibilità ambientale, sottoposta alla condizione che il progetto fosse attuato nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nei pareri acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi e della procedura di VIA, la cui esecutività è stata ulteriormente condizionata dalla Regione Lazio con altre prescrizioni.

Il Consiglio di Stato ha reputato infondato l’appello proposto. Partendo dal fatto che non possa dubitarsi “che gli impianti sciistici in questione debbano essere qualificati come strutture pubbliche dirette all’erogazione di un pubblico servizio”, i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che gli interventi specifici previsti dalla VIA del 2021, come già rilevato dal Tar, “sono stati correttamente qualificati come ‘interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell’impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS’”.   

Da ultimo è stato ritenuto infondato anche il motivo di appello concernente “l’asserito difetto di misure di tutela a favore dell’orso marsicano. Sul punto, le contestazioni degli appellanti risultano soltanto generiche e, comunque, occorre osservare che, da un lato, le segnalazioni relative alla presenza dell’orso, pur essendo riferibili alla ZPS dei Monti Reatini, non riguardano specificamente le aree interessate dal progetto in questione. Ciononostante, sono state comunque previste specifiche prescrizioni circa il monitoraggio della fauna, la mitigazione dei rischi e la riduzione delle interferenze, che sono da reputarsi proporzionate alla situazione di fatto e conformi alle misure di conservazione previste”.